Riunioni Consecutive

Ai sensi del nuovo Art. 66 disp. Att. c.c., 5° comma c.c.

L’Amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

In tale ipotesi, le riunioni consecutive (già previste nell’avviso di convocazione) saranno mere prosecuzioni per cui non sarà più necessario il quorum di costituzione.

Va distinta la facoltà dell’Amministratore del Condominio di prevedere nell’unico avviso la convocazione di più assemblee. In tale ipotesi ogni riunione dovrà essere considerata autonoma anche sotto il profilo della verifica dei quorum costitutivi.