Riqualificazione Energetica relativa a Parti Comuni degli Edifici Condominiali

La detrazione del 65% è prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2021  per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali.

La legge di bilancio 2017 ha ridefinito la disciplina della detrazione  fruibile nel caso in cui gli stessi interventi riguardino parti comuni di edifici condominiali con l’introduzione di un ulteriore “BONUS”:

per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 la detrazione spetta nella misura del:

  • 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”
  • 75% se gli interventi sono volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media, così come definita dal DM 26/06/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (APE)

Per questi tipi di interventi il limite massimo di spesa è pari a € 40.000,00 per il numero delle unita del Condominio.

La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione della misura del 70% e 75% è subordinata alla asseverazione da parte di professionisti abilitati mediante l’APE. Su tali dichiarazioni l’ENEA effettuerà controlli a campione, con decadenza del beneficio nel caso di non veridicità dell’attestazione.


BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Prorogata fino al 31/12/2017 la detrazione Irpef su una spesa massima di € 10.000,00 per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.


DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

E’ prorogata al 31/12/2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR nel limite massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare


DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE E SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI

E’ prorogata al 31/12/2021 la detrazione prevista per le spese di cui alla lettera i) dell’art. 16 bis comma 1 Tuir, relativa all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Inoltre “gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ed all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”

Con un apposito D.M. saranno stabiliti:

  • Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni;
  • Le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2017, le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Schema dell’agevolazione:

Interventi agevolabili di cui ex art. 16-bis, comma 1 lettera i – TUIR:

  • Fino al 31/12/2016: A) zona 1 e 2

B) procedure autorizzatorie dal 04/08/2013

C) abitazioni principali ed attività produttive

D) Rateizzazione in 10 rate annuali

  • Dal 01/01/2017 al 31/12/2021: A) zona 1, 2 e 3

B) procedure autorizzatorie dal 01/01/2017

C) abitazioni ed attività produttive

D) Rateizzazione in 5 rate annuali

Potenziamento agevolazioni per zone sismiche ad alta pericolosità per la generalità degli immobili

  • Realizzazione di interventi che riducono il rischio sismico dell’immobile sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore:

A) 70% immobili indipendenti

B) 75% su parti comuni condominiali

  • Realizzazione di interventi che riducono il rischio sismico dell’immobile sino a determinare il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiore

A) 80% immobili indipendenti

B) 85% su parti comuni condominiali

Il limite di spesa agevolabile rimane 96.000,00 in caso di Condominio, moltiplicabile per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio