Portone e infissi

 Portone

Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il portone d’ingresso, che sia strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di due corpi di fabbrica, appartenenti a proprietari diversi, ma costituenti un’unica entità immobiliare, deve presumersi oggetto di comunio­ne dei predetti proprietari, ancorché costruito da uno solo di essi, se il contrario non risulti dal titolo. La disciplina del condominio degli edifici, infatti, trova applicazione anche con riguardo ai fab­bricati che si sviluppano con una pluralità di proprietà individuali in senso verticale, anziché orizzontale.

* Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1977, n. 4986.

Nel c.d. piccolo condominio – al quale si applicano, per l’amministrazione, le norme degli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c., piut­tosto che quelle dell’art. 1136 c.c. – pur non essendo prescritte for­malità particolari per la convocazione dell’assemblea, è sempre ne­cessario che a) una delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione dell’assemblea e che b) la delibera riceva il voto fa­vorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c.

* Trib. civ. Brescia, sez. II, 11 gennaio 2001, n. 199, Breda A.  c. Breda G., in Arch. loc. e cond. 2001, 575.

È nulla la delibera assembleare che disponga la chiusura permanente del portone d’ingresso dell’androne senza prevedere alcuna misura che ne consenta l’agevole apertura da parte dei sog­getti legittimati al passaggio automobilistico.

* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1989, Scacchetti ed altra  c. Condominio di via Melzo, 28, Milano, in Arch. loc. e cond. 1989, 319.

L’apposizione di una serratura manuale al portone di in­gresso di un edificio condominiale in sostituzione di un preesisten­te sistema di apertura elettrocomandata configura un’innovazione vietata ex art. 1120 c.c. in quanto, costringendo a scendere le scale per aprire il portone, determina o può determinare un’evidente compressione alla facoltà di godimento della cosa comune e della stessa proprietà esclusiva nei confronti di chi soffre di gravi limi­tazioni fisiche.

* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 1 marzo 1993, Pontali e altre c. Cond. di via Carpi n. 34 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1994, 619.