Contenuto della convocazione

  • specifica ordine del giorno
  • luogo riunioni (prima e seconda convocazione)
  • ora riunioni (prima e seconda convocazione)

Ai sensi dell’articolo 66 disp. Att. c.c., 3° comma,

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.

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Cassazione Civile, sezione II, 09 gennaio 2006, N° 63

L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione; pertanto, in considerazione della “ratio” di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta l’invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure “aliunde”, era sufficientemente informato sull’argomento che avrebbe costituito oggetto dell’assemblea.

Cassazione Civile, sezione II, 22 luglio 2004, N° 13763

Per la partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale al fine della conseguente validità della delibera adottata (artt. 1139 e 1105, terzo comma, c.c.) è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato.

Tribunale di Como, 21 maggio 2012, N° 712

Il condomino convocato non ha alcuna legittimazione ad impugnare la delibera assembleare per vizi inerenti la mancata convocazione di altri condomini, derivandone l’inammissibilità della domanda.