Basculanti garages

Box auto con serranda manuale e sostituzione delle stessa con basculante automatizzata

Può accadere, la questione probabilmente è più ricorrente di quando possa ipotizzarsi, che uno o più condomini intendano sostituire la classica saracinesca o basculante manuale che chiude il loro box auto con una automatizzata. La domanda che ci si pone in questi casi è la seguente: quando un simile intervento è da ritenersi legittimo? Due, sostanzialmente e potenzialmente, le norme di riferimento: gli artt. 1102, primo comma, e 1122 c.c. Ciò perché non è raro che con l’intervento sostitutivo il condomino andrà ad incidere su due parti dell’edificio:

a) quelle comuni, nel caso in cui l’installazione del nuovo infisso necessiti di un allargamento dei muri delimitanti l’ingresso al box;

b) quelle di proprietà esclusiva, perché in ogni caso s’andrà ad incidere su cose di pertinenza del singolo condominio.

Ricordiamo, per completezza, che ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c.  ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. 
 
A mente dell’art. 1122 c.c., invece, “ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.

In entrambi i casi gli interventi modificativi non possono alterare il decoro architettonico dell’edificio.

Vale la pena specificare che, per costante giurisprudenza, per decoro architettonico deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità” e che “nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale” (Cass. n. 851/07).

Quanto alla valutazione dell’avvenuta alterazione, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “ l’alterazione del decoro deve essere apprezzabile e che tale apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

Da questi principi di carattere generale con specifico riferimento al caso trattato in quest’approfondimento è possibile desumere quanto segue: ogni condomino, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, può operare sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva (in questo caso il limite può essere contenuto solamente in un regolamento di natura negoziale) con l’unico limite dell’integrità del decoro architettonico dell’edificio ed ovviamente dell’illiceità di porre in essere ogni opera che possa essere pericolosa per la stabilità e la sicurezza dello stabile. Entro questi limiti, dunque, anche la sostituzione della serranda del box auto con una basculante automatizzata deve essere considerata del tutto legittima.