Cortile e parcheggi

Cancelli

L’assemblea del condominio di un edificio ha il potere di disciplinare, e, eventualmente, nel concorso di giustificate ragioni ed interessi comuni, di ridurre l’uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l’uso medesimo, ancorché limitatamente a determinati periodi di tempo. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la nullità, e, quindi, l’impugnabilità oltre il termine stabilito dall’art. 1137 terzo comma c.c., della delibera con la quale era stata decisa l’assoluta chiusura di un cancello di accesso al cortile, in determinate ore del giorno).

* Cass. civ., sez. II, 9 maggio 1977, n. 1791.

La delibera assembleare, con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio atti­nendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione sen­za sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma se­condo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene co­mune, né alterandone la funzione e la destinazione.

* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023, Spinella c. Cond. Socim.

In tema di condominio di edifici la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra coman­dati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea dei condomini, attinenti all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall’art. 1120, secondo comma, c.c. per le inno­vazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione.

* Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1992, n. 9999, Fondo Pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane c. Condominio del palazzo EGV di Cefalù.

L’apposizione, sul viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla strada pubblica, da parte di alcuni dei compossessori, di un cancello di agevole apertura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un chiavistello per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nel­le facoltà dei compossessori; trovando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo nell’esercizio del passaggio adeguata com­pensazione nel soddisfacimento dell’esigenza comune a tutti i compossessori del passaggio (ed ai proprietari delle abitazioni ser­vite dal viale), di tutela del compossesso e della proprietà privata.

* Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1994, n. 154, Cumbolotti E. ed altri c. Cumbolotti G..

Rientra tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l’altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell’esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo mi­glioramento, e non può considerarsi come spoglio, né come tur­bativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari.

* Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2000, n. 8394, Strazzullo c. Pon­tillo.

In tema di condominio negli edifici, non è richiesta, per la legittimità della delibera assembleare avente ad oggetto la chiusura dei cancelli di accesso al sottosuolo ove sono collocati i posti mac­china riservati ai condomini, l’adozione con la maggioranza qua­lificata dei due terzi del valore dell’edificio, non concernendo tale delibera una “innovazione” secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamen­tazione dell’uso ordinato della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso al sottosuolo dello stesso.

* Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 1999, n. 875, Tonelli c. Cond. via Barbarasa 23 Terni.

Ove, con deliberazione congiuntamente adottata dai con­domini proprietari, ciascuno per un tratto, di una strada di colle­gamento fra i diversi edifici condominiali, venga disposta la chiu­sura continua dei cancelli d’accesso alla strada anzidetta, con consegna ai condomini del congegno elettronico di apertura, la concreta attuazione di tale delibera non può configurare lesione del possesso esercitato dai condomini, iure proprietatis, sul tratto di strada appartenente al condominio del quale essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità di esercizio del loro diritto sul­le parti comuni, essi, come condomini, sono vincolati alla volontà espressa dalla maggioranza ma ben può integrare una lesione pos­sessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera strada.

* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064, Cond. S. Mar­co 1 e altri c. Giacomin e altri.

Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all’immobile nella sua funzione e non all`azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell’ampia accezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall’art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell○6immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e legittima il ripri­stino della situazione anteriore alla chiusura.

* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064, Cond. S. Mar­co 1 e altri c. Giacomin e altri.

In tema di uso della cosa comune, non può ritenersi con­sentita l’installazione, da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla costituzione del condominio al passag­gio dei condomini, per l’accesso, tra l’altro, a vani di proprietà esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto detta installazione costituisce – anche in caso di messa a disposizione degli altri condomini delle chiavi del cancello – una modificazione delle modalità di uso e di godimento della cosa comune, che in­terferisce sul “pari uso” della stessa spettante agli altri condomini.

* Cass. civ., sez. II, 25 novembre 1995, n. 12227, Caroselli c. Romano, in Arch. loc. e cond. 1996, 362.

Non costituisce innovazione il ripristino di un cancello del­la recinzione condominiale esistente ad origine e rimasto poi inu­tilizzato per molto tempo.

* Corte app. civ. Milano, 25 giugno 1991, n. 817, in Arch. loc. e cond. 1992, 352.

Verificatosi un danno ad autovettura da urto del cancello automatico di condominio, per la chiusura improvvisa durante l’attraversamento, qualora non si provi che la determinazione dell’evento derivi da caso fortuito in senso tecnico, per fatto ille­cito del terzo ovvero per altra causa imputabile al danneggiato me­desimo, il condominio è responsabile del danno, avendo in custo­dia il cancello stesso.

* Trib. civ. Milano, 13 gennaio 2000, n. 252, Soc. Aster c. Con­dominio Villa Scotti di Cuggiono, in Arch. loc. e cond. 2001, 701.

L’applicazione al cancello condominiale di un sistema di apertura automatizzato non costituisce innovazione ma semplice modificazione della cosa comune, rispondendo meramente allo scopo di un uso del bene comune più intenso e proficuo, di un più comodo godimento di esso e di una maggiore sicurezza del con­dominio che evita così la mancata chiusura del cancello per di­menticanza o negligenza dei condomini.

* Trib. civ. Brescia, 7 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 769.

Non costituisce innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune, la sostituzione dei cancelli di ingresso e uscita dei box, con sistema di apertura manuale, con altri a movimento automatizzato. Pertanto la relativa spesa può essere validamente deliberata dall’assemblea dei condomini con le maggioranze pre­viste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ.

* Trib. civ. Monza, 14 dicembre 1984, Garimoldi e altri c. Cond. Sesto Est. 1, in Arch. loc. e cond. 1985, 79.

Non costituisce innovazione la sostituzione del cancello di ingresso al cortile condominiale, dotato di sistema di apertura ma­nuale, con altro a movimento automatizzato. Pertanto la relativa spesa può essere validamente deliberata dall’assemblea dei con­domini con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3,  c.c.

* Pret. civ. Pisa, 3 aprile 1995, n. 59, Camuglia e Mangini c. Condominio Via Guerrazzi n. 2 di Pisa, in Arch. loc. e cond. 1995, 627.

È nulla la delibera assembleare che comporti una limita­zione delle concrete modalità dell’uso di una cosa comune da parte di un condomino, determinando una illecita compressione del suo diritto all’uso stesso. (Nel caso di specie l’uso di un passo carraio comune da parte degli attori ha subito una vera e propria mutazione a seguito dell’introduzione di nuovi cancelli automatici, tenuti chiusi durante l’intero arco della giornata, mentre i precedenti can­celli a funzionamento manuale venivano tenuti aperti durante le ore lavorative).

* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 12 gennaio 1989, Reversi ed altra  c. Condominio di Via Milano 52/60, Cesano Boscone, in Arch. loc. e cond. 1990, 96.

Non costituisce spoglio l’apposizione di un cancello a chiu­sura di un passaggio con la consegna della chiave a chi esercita il transito, specie quando vi sia l’assunzione dell’impegno a tenere il cancello stesso aperto dall’alba fino alle ore notturne.

* Pret. civ. Taranto, 22 luglio 1981, n. 633, Fiusco c. Della Que­va, in Arch. civ. 1981, 1009.

È nulla, per il suo contenuto fortemente limitativo del di­ritto d’uso spettante ad ogni singolo condomino sulle cose comuni, al punto di comprometterne totalmente l’esercizio, la deliberazione assembleare di affidare le chiavi del cancello di ingresso al cortile condominiale esclusivamente alla custode e ai consiglieri.

* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 maggio 1994, Leone c. Con­dominio di via Fara n. 33 in Milano, in Arch. loc. e cond. 1995, 425.

La sostituzione di un sistema di apertura e chiusura ma­nuale del cancello carraio condominiale con altro meccanismo au­tomatico non implica alterazione sostanziale o funzionale della cosa comune o un qualsiasi mutamento della sua destinazione.

* Corte app. civ. Brescia, sez. I, 16 luglio 1993, n. 540, Pedrolli  c. Cond. Montenero di Brescia, in Arch. loc. e cond. 1994, 821.

La ripartizione delle spese affrontate da un condominio per l’acquisto di un cancello automatico per l’accesso ai box deve es­sere eseguita secondo il criterio previsto dal comma 2 dell’art. 1123 c.c., a norma del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese devono essere ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

* Corte app. civ. Roma, sez. IV, 15 luglio 1994, n. 2134, Piz­zardi c. Condominio di Via Pereira 142 in Roma, in Arch. loc. e cond. 1995, 394.

Siccome l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni trova origine e fondamento essenzialmente nel suo diritto dominicale e non già nella concreta utilizzazione che egli faccia del bene, è le­gittima la delibera assembleare che approva l’automazione del cancello del passo carraio, ripartendone la spesa in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, indi­pendentemente dal possesso e dall’uso di una o più vetture.

* Trib. civ. Milano, 4 marzo 1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 600.

La sostituzione di un lucchetto ad un cancello comune ed il ripristino delle originarie condizioni dell’illuminazione (alterata abusivamente da un condominio) sono interventi che l’amministratore può prendere di propria iniziativa e senza necessità di man­dato assembleare, attesa la loro evidente natura di atti conservativi dei diritti di tutti i condomini sulle cose comuni.

* Trib. civ. Milano, 18 maggio 1992, in Arch. loc. e cond. 1992,  n. 4.

In tema di condominio negli edifici l’azione di spoglio non è legata al diritto di compossesso delle cose comuni, bensì al fac­tum possessionis, che si concreta nel potere sulle medesime di per sé considerato, indipendentemente da un rapporto di signoria ge­nerale o particolare (nel caso concreto: un condominio ha ricevuto tutela posessoria per l’apertura mediante chiavi elettroniche di un cancello per l’accesso ad un cortile comune).

* Pret. civ. Salerno, ord. 4 aprile 1997, in Rass. loc. e cond. 1997, 243.

 Passi carrabili

La servitù di passo carrabile, specialmente se a favore di un immobile adibito per uso abitativo, si distingue da quella di pas­saggio pedonale solo per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, a meno che non sia stata espressamente costituita solo per il trasporto delle merci, condivide con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone soddisfacendo anche le esigen­ze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; conseguentemente, estendendosi la domanda di rein­tegra nel possesso di una servitù di passo carrabile alla reintegra nel possesso del passaggio pedonale, la sua sostituzione con quella di reintegra nella servitù di passaggio pedonale realizza solo una riduzione quantitativa della originaria domanda, consentita alla parte, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. senza necessità di accettazione dell’altra, che non ha interesse ad opporvisi per ottenere una de­cisione di accertamento negativo della originaria pretesa, dato che la sentenza sulla domanda successivamente ridotta fa stato anche sulla consistenza del diritto dell’attore, escludendo, con effetto di giudicato, il fondamento della originaria maggiore pretesa.

* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11764, Di Marco c. Ca­tena.

La delibera condominiale che autorizza il passaggio carra­bile dei condomini, già titolari di un diritto di passaggio pedonale, su un viale comune del fabbricato, regola l’uso del bene comune  – regolamentazione demandata all’amministratore, a cui però pos­sono sostituirsi, in qualità di mandanti, i condomini – costituendo un diritto personale a loro favore, ed è valida, anche se adottata a maggioranza, purché non comprima i diritti ad essi appartenenti per convenzione o per effetto dell’acquisto delle unità immobiliari  o per legge.

* Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1998, n. 3424, Condominio di via Capolungo n. 19 in Genova c. Pastonesi ed altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 354.

Per l’apertura di un passo carrabile di accesso ad una pro­prietà, operato mediante la rimozione del cordolo del marciapiede e la conseguente sistemazione del varco è necessaria la concessio­ne di costruzione da parte del Comune; né essa può essere sostituita dall’autorizzazione rilasciata dall’A.N.A.S., tutelando i due atti in­teressi pubblici diversi.

* Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 1980, n. 275, Planer ed altri c. Comune di Brunico, in Arch. giur. circ. 1981, 40.

È illegittima l’apposizione da parte del comune di paletti ai lati di un passo carrabile di accesso ad edificio condominiale pri­vato, effettuate su di un marciapiede soggetto a circolazione pe­donale.

* Trib. civ. Napoli, 30 ottobre 1990, in Arch. loc. e cond. 1992, 385.

Deve considerarsi passo carrabile il varco del marciapiede ove sussista la materiale possibilità di passaggio di veicoli. Ove tale passaggio non sia possibile, il varco non può ritenersi passo carrabile neanche se sia intervenuta una concessione amministra­tiva. In tale ultimo caso non viola l’art. 115, comma quinto, lett. b) cod. strad., il conducente che abbia lasciato in sosta il veicolo in­nanzi ad uno di tali varchi.

* Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1966, Mazzocca, in Giust. pen. 1967, II, 655.

La “tassa” dovuta alla P.A. per l’occupazione del suolo pubblico corrispondente al passo carraio rientra negli oneri acces­sori posti per legge a carico del conduttore, rientrando nella cate­goria residuale prevista dall’art. 9, L. n. 392/78 e costituita dalla “fornitura di altri servizi comuni.

* Trib. civ. Milano, sez. X, 29 aprile 1996, Soc. Marirosa c. Soc. Andes, in Arch. loc. e cond. 1997, 661.

La prescrizione del divieto di sosta per l’apposizione del segnale di passo carraio ha una applicazione generale, includente anche il concessionario della facoltà di inibizione del passaggio sull’accesso tutelato.

* Pret. civ. Bologna, 11 maggio 1993, n. 519, in Arch. giur. circ. 1994, n. 6.

INSTALLAZIONE DELLA TETTOIA IN PLEXIGLASS

È utile ricordare che secondo la Suprema Corte di Cassazione “per innovazioni delle cose comuni s’intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

La definizione, sostanzialmente accolta anche dagli studiosi di diritto condominiale, è importante in quanto la legge, nemmeno dopo l’approvazione della così detta riforma del condominio, non ne fornisce una.

Anche se è innegabile che andando ad apporre la pensilina s’inserisce qualcosa che prima non c’era, è altrettanto innegabile che la facciata dell’edificio, oltre alla funzione di preservare gli ambienti interni, è utile anche per l’apposizione di cose che rendano più gradevole e/o meglio utilizzabile l’edificio in condominio. Non pare, quindi, possa parlarsi d’innovazione poiché la modifica non altera l’entità, né la destinazione del bene interessato.

In questo contesto, quindi, se la spesa è contenuta, per deliberare l’installazione della tettoia in plexiglas, in seconda convocazione, basterà il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Si potrebbe andare incontro a qualche contestazione per ciò che concerne il decoro dell’edificio. Ebbene ricordare che per decoro “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. n. 851 del 2007). In ogni caso, è sempre la giurisprudenza a parlare, l’alterazione dev’essere apprezzabile e tale apprezzabilità dell’alterazione “del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

L’onere di dimostrare tali circostanze spetta a chi se ne lamenta. Ad ogni buon conto, per evitare contenziosi, è bene che in assemblea sia rappresentato il modello di tettoia scelto e comunque che la scelta ricada su elementi che vadano ad armonizzarsi con il contesto dell’edificio.

Come Eliminare una Talpa

Intrappolare la Talpa –  Prendere Altre Misure

Le talpe sono piccoli animali pelosi che scavano nel terreno e spesso fanno buchi e gallerie nel prato. Averne una in giardino può essere in effetti un beneficio perché si nutre degli altri parassiti, ma purtroppo riempirà di bozze il terreno. Sebbene molte persone cerchino sempre una maniera umana per sbarazzarsene, chi ha provato deterrenti e veleni sa che l’unica maniera per liberarsene definitivamente è quella di intrappolarle e ucciderle. Se sei determinato a uccidere la talpa che infesta il tuo giardino, continua a leggere per eseguire il lavoro in modo efficace.

Parte 1 di 2: Intrappolare la Talpa

In primavera e in estate cerca dei segni della loro presenza nel giardino. In queste stagioni le talpe sono attive e scavano vicino alla superficie del terreno. In inverno costruiscono tane più profonde e diventa difficile catturarle nei mesi freddi. Le talpe partoriscono in tarda primavera, quindi se vuoi tenere sotto controllo la popolazione di questi roditori è opportuno che ti muovi per tempo. Organizza e disponi le trappole in primavera e in estate per ottenere i migliori risultati.

Verifica il tuo giardino alla ricerca di piccoli cumuli di terra rivelatori.Probabilmente sai già di che cosa stiamo parlando: sono punti in cui la terra è smossa e forma un piccolo vulcano. Puoi vederne uno o due, ma in alcuni casi il tuo giardino potrebbe essere disseminato di queste collinette. Indipendentemente da quante ne vedi in giardino, molto probabilmente non hai più di 1-2 talpe. Sono animali solitari e preferiscono scavare le loro gallerie da soli, non si muovono in gruppo né vivono in famiglie.

Scegli dove mettere la trappola in base alle loro attività. Individua le gallerie che vengono usate con maggior frequenza spianandole. Nel pomeriggio, rompi i cumuli di terra creati dalle talpe pestandoli con i piedi. Se si tratta di una galleria attiva, la mattina dopo troverai il terreno di nuovo smosso. Una galleria principale è dritta e collega tra loro i vari cumuli. I tunnel principali di solito seguono il percorso di alcune costruzioni umane come un vialetto o una staccionata.

Prepara la trappola. Devi comprare quelle specifiche per le talpe. Ce ne sono di due tipi tra cui scegliere: quella ad arpione e quella a forbice. In entrambi i casi, la talpa che vi passa attraverso verrà immediatamente uccisa.

  • Prepara la trappola ad arpione sopra un tunnel attivo. Esercita un po’ di pressione con la mano sul tunnel per farlo crollare per circa il 50% della sua profondità. Allinea le punte e conficca la trappola sopra il tunnel nel terreno. L’innesco della trappola dovrebbe rimanere appena al di fuori del tunnel. Arma la trappola seguendo le istruzioni del fabbricante e lasciala al suo posto.
  • Imposta la trappola a forbice, ma prima sonda il terreno vicino a una collinetta di terra per capire la profondità del tunnel. Per farlo usa un lungo cacciavite o un’asta in metallo. Quando non percepisci più resistenza con la sonda significa che hai raggiunto il tunnel, a quel punto sprofonderà velocemente nel terreno. Scava un buco della stessa dimensione della trappola nel punto in cui hai verificato la presenza del tunnel. Inserisci una manciata di terra, arma la trappola secondo le istruzioni e posizionala nel buco. Assicurati che entrambe le coppie di ganasce siano all’interno del tunnel, una coppia su ogni lato della manciata di terreno. Togli la sicura e lascia la trappola al suo posto.

Verifica le trappole. Una volta posizionate, devi controllarle ogni giorno per verificare se hai catturato la talpa. Se non ne trovi una dopo 4-5 giorni, è probabile che il tunnel che hai scelto è poco usato. Dovresti spostare la trappola in un’altra galleria più frequentata.

  • Continua a controllare la trappola e spostala se necessario finché non catturi una talpa.
  • Se fatichi a trovare un tunnel attivo, metti le trappole vicino alle collinette di terreno più fresche.

Togli la talpa dalla trappola. Una volta catturato il roditore, segui le istruzioni del produttore per rimuoverlo dalla trappola. Assicurati di indossare dei guanti di plastica per fare questa operazione.

Butta la talpa. Usa una pala e metti l’animale in un sacchetto di plastica. Sigilla il sacchetto e buttalo nell’immondizia. Segui le norme locali relative allo smaltimento degli animali morti.

Prepara la trappola ancora una volta. Le talpe che sono in altri giardini possono decidere di trasferirsi nel tuo una volta eliminata quella di cui ti sei liberato. Dovrai tenerla armata, controllare ogni 2 giorni e buttare i roditori morti che potresti trovarci. Alla fine i tunnel diventeranno vecchi e in disuso e non ci saranno altre talpe che ci si trasferiranno.

Parte 2 di 2: Prendere Altre Misure

Bagna meno il giardino. Le talpe sono creature d’acqua, in particolare amano i prati ben irrigati. Nei terreni umidi ci sono un sacco di lombrichi, di cui si nutrono, e il terreno bagnato è più facile da scavare. Se bagni il giardino tutti i giorni, crei l’habitat ideale per le talpe. Prova ad annaffiare il prato una volta alla settimana per rendere il terreno meno ospitale per loro.

Sostituisci l’erba con piante grasse o piante che richiedono poca acqua. Chi ha detto che il tuo giardino debba essere un manto erboso? L’erba deve essere sempre irrigata e i lombrichi amano starci sotto, ecco perché i giardini erbosi attirano le talpe. Se metti dei cactus e altre piante che non hanno bisogno di molta acqua, risparmierai sulla bolletta e renderai il terreno meno accogliente per loro.

  • Scegli delle piante autoctone del luogo dove vivi che non richiedano molta acqua.
  • Puoi anche piantare degli alberi e circondarli di ghiaia, terriccio o un’adeguata copertura vegetale.

Spiana il giardino con i piedi o un rullo. È un metodo che richiede un po’ di tempo per sbarazzarsi delle talpe, ma molte persone affermano che funziona. Esci quotidianamente in giardino e schiaccia le cunette di terra con i piedi. Puoi usare anche un rullo. Le talpe spingeranno fuori di nuovo il terreno per le prime due settimane. Alla fine si stancheranno e cominceranno a scavare più in profondità evitando così di bucherellare il tuo prato.

Non credere alle leggende metropolitane relative all’eliminazione delle talpe. I veleni, i capelli umani, la fumigazione e i macchinari a onde sonore non hanno dato prova di efficacia. Non sprecare tempo e denaro con questi metodi, molte altre persone ci hanno già provato senza grossi risultati, se non una grande frustrazione.

Prendi in considerazione l’idea di lasciarla stare. Questi animali arieggiano il terreno, mangiano un sacco di insetti e contribuiscono alla salute del tuo prato nel lungo periodo. Se stai ancora fissando quei piccoli vulcani di terra nel tuo giardino, prova a conviverci invece di uccidere talpe. Questi roditori vivono solo per 3 anni, quindi il problema potrebbe risolversi da sé.

Consigli

  • Le tane delle talpe assomigliano a piccoli vulcani. Se la tana è a forma di ferro di cavallo, potrebbe essere ungopher.
  • Falcia spesso l’erba per individuare le gallerie delle talpe con più facilità.
  • Usa almeno una trappola per ogni galleria attiva